Superbonus con tetti di spesa delle parti comuni anche per unità indipendenti e autonome
Se ci sono due o più unità con questi requisiti, per interventi di isolamento termico sull’involucro dell’edificio è possibile ragionare come condominio
Se un edificio è composto da due o più unità immobiliari che presentano i requisiti per essere definite “unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all’esterno”, gli interventi di isolamento termico sull’involucro dell’edificio possono dare luogo all’applicazione del superbonus 110% applicando i tetti massimi di spesa che sono propri degli interventi su parti comuni di un edificio condominiale (purché, ben inteso, le “unità indipendenti e autonome” che compongono l’edificio siano di proprietà di soggetti diversi, con conseguente instaurazione del condominio tra i medesimi relativamente alle sue parti comuni), anziché applicando i tetti massimi di spesa che sono propri degli interventi su “unità autonome e indipendenti”. ...
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