Esenzione per Casse e Fondi legata alla tempistica degli investimenti
Rilevano per l’agevolazione anche i richiami successivi degli investimenti ante L. 232/2016 se la politica di investimento risulta dal regolamento OICR
Con la risposta interpello n. 667, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul regime di non imponibilità dei redditi derivanti dai c.d. “investimenti qualificati” posti in essere dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione (art. 1, commi 88-96 della L. 232/2016).
Tale agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti dagli investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all’imposta sul reddito, per le Casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del DLgs. 252/2005.
Le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono destinare “somme fino al 10 per cento ...
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