Fondi pensione preesistenti e SICAF con disparità per i bonus edilizi
La prassi dell’Agenzia delle Entrate non equipara i due istituti ai fini dell’ecobonus, del sismabonus e del bonus facciate
Con la risposta n. 561/2021, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la richiesta posta da un fondo pensione, qualificato come fondo “preesistente” ai sensi dell’art. 20, comma 1 del DLgs. 252/2005, volta alla possibilità di accedere all’ecobonus, al sismabonus e al bonus facciate tramite l’esercizio dell’opzione, in luogo dell’utilizzo delle detrazioni d’imposta, per la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi corrispondente a dette detrazioni, o per lo sconto sul corrispettivo (art. 121 del DL 34/2020).
Viene fatto presente che i fondi pensione, soggetti passivi all’IRES, in quanto enti di natura non commerciale, sono assoggettati ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 252/2005 a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
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