Opzioni put e call anche nei patti parasociali
La violazione del divieto del patto leonino è configurabile solo se si alterano la struttura e la funzione del contratto sociale
Le opzioni put e call non sono limitabili ai soli derivati finanziari in ambito borsistico, ben potendo trovare collocazione in patti parasociali conclusi tra i soci di una società. In tale ambito, poi, l’eventuale violazione del divieto di patto leonino, ex art. 2265 c.c., viene in rilievo solo quando si finisca per alterare la struttura e la funzione del contratto sociale, senza che possa assumere rilievo il mero trasferimento del rischio puramente interno fra soci. A stabilirlo è l’ordinanza n. 27227 della Corte di Cassazione, depositata ieri.
Si ricorda, in primo luogo, quanto precisato dalla sentenza 19 gennaio 2016 n. 763 della Suprema Corte in materia di opzioni call o put. Le call options sono contratti in cui l’acquirente acquista, con il pagamento del premio, il diritto,
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41