La separazione delle attività sopravvive alla fusione
In assenza di separazione, si applica il pro rata sulla base dei volumi delle operazioni esenti e imponibili realizzate
In un’operazione di fusione per incorporazione, il soggetto avente causa è tenuto a mantenere sino a naturale scadenza il regime di determinazione dell’imposta prescelto dal dante causa prima dell’evento, con l’applicazione, ove necessario, della separazione delle attività di cui all’art. 36 comma 3 del DPR 633/72.
Lo stabilisce l’art. 1 comma 2 del DPR 442/97, oggetto di interpretazione nella recente risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 639/2021, che offre l’occasione per una ricognizione delle norme e dei principi fissati dall’Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza in ordine agli effetti di un’operazione di riorganizzazione aziendale sulla trasferibilità delle posizioni IVA, in particolare del credito, e
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