I Consulenti del lavoro hanno acquisito negli anni competenze esclusive
Caro Direttore,
ho letto, non senza qualche perplessità, la lettera del Presidente UNGDCEC De Lise, pubblicata sul vostro quotidiano il 6 ottobre (si veda “In materia giuslavoristica, esclusioni immotivate dei commercialisti”), nella quale viene segnalata e stigmatizzata l’esclusione dei dottori commercialisti dai profili professionali previsti tra i formatori di cui al DL 118/2021.
In particolare viene fatto esplicito riferimento alla legge 12 del 1979, norma alla base dell’ordinamento della professione del Consulente del lavoro, che ne regolamenta le attività degli Albi Provinciali e che introduce la riserva per la gestione degli adempimenti “in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti...”. La legge 12/79 è dunque la legge istitutiva dell’Ordine dei Consulenti del lavoro che abilita gli iscritti ai relativi Albi Provinciali all’esercizio della professione e allo svolgimento delle attività da essa riservate.
La stessa legge prevede che detti adempimenti possono essere svolti, con diverso regime autorizzatorio, anche dagli iscritti agli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri periti commerciali previa comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro dove si svolge l’attività. E proprio il recente Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Consiglio nazionale dei Commercialisti e l’INPS fa rilevare con grande evidenza questa differenza. Infatti, detta comunicazione viene posta come momento costitutivo della possibilità di essere profilati presso l’Istituto e che il venir meno della stessa crea l’automatica decadenza impossibilità di operare telematicamente con l’Istituto.
Situazione non replicabile invece per i consulenti del lavoro che essendo abilitati all’esercizio della professione sono profilati senza alcun altro adempimento.
Ciò premesso, preme porre l’accento su come la professione dei Consulenti del lavoro si sia evoluta dal 1979 a oggi e abbia acquisito competenze esclusive che il legislatore ha riconosciuto solo al Consulente del lavoro. Questa fotografia che segue delle attribuzioni dei Consulenti del lavoro è stata peraltro rilevata e sottolineata nelle motivazioni di una recentissima pronunzia del Consiglio di Stato, la n. 5441 del 19 luglio 2021, con la quale è stato sancito definitivamente che il praticantato propedeutico alla partecipazione agli esami per l’iscrizione all’Ordine dei Consulenti del lavoro possa essere svolto solo ed esclusivamente presso lo studio di un Consulente del lavoro e non anche presso un Commercialista, cosi come invece sostenuto dal ricorrente e dal CNDCEC costituitosi ad adiuvandum.
Sul tema corre l’obbligo menzionare anche la sentenza n. 30827 del 21 giugno 2017 emanata della Suprema Corte, con la quale si definisce l’indefettibilità del requisito dell’iscrizione all’Ordine professionale per l’esercizio della professione di Consulente del lavoro, escludendo la possibilità di qualsiasi altra soluzione alternativa.
Con un’approfondita lettura della giurisprudenza, ormai consolidata, è possibile rilevare come sia delineata la differenza sostanziale circa le due figure professionali, Consulente del lavoro e Dottore commercialista, per andare sempre più nel dettaglio e dirimere la questione in modo semplice e categorico.
È doveroso ricordare che il Consulente del lavoro – per restare nell’ambito prettamente lavoristico, senza dettagliare anche le competenze in materia fiscale e contabile – oltre a possedere le specifiche competenze in materia di amministrazione e gestione del personale, di organizzazione del lavoro, di contrattualistica individuale e collettiva, di assistenza nelle relazioni sindacali, di pianificazione previdenziale e gestione dei piani di welfare aziendale, di sicurezza nei luoghi di lavoro, svolge anche le attività di asseverazione della conformità contributiva e retributiva e di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori nel contenzioso stragiudiziale del lavoro e anche nel segmento della relativa negoziazione. Si tratta di un vasto ambito di competenze che hanno reso i consulenti del lavoro partner strategici per le imprese, anche grazie alle importantissime attività che il legislatore ha voluto attribuire agli organi istituzionali della Categoria con le Commissioni per la certificazione dei contratti e la conciliazione, nonché per la gestione delle politiche attive.
Appare pertanto palese come le odierne scelte del legislatore vadano ad arricchire e implementare quanto previsto dalla legge 12 del 1979, creando di fatto una nuova e diversa professione rispetto a quanto delineato dal legislatore del 1979. Siamo dunque in presenza di un riconoscimento di centralità rispetto alle dinamiche del lavoro della professione di Consulente del lavoro.
Il mondo del lavoro e professionale è in forte mutamento ed evoluzione. La strada da seguire non è certamente quella della “lotta” alle sovrapposizioni delle competenze su un terreno di gioco “stretto”, bensì la costruzione di competenze specifiche e di una “rete” collaborativa e professionale, su un terreno di gioco amplissimo, in alcuni casi ancora tutto da conquistare.
Fabrizio Bontempo
Presidente Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro
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