Sospesi gli interessi per il credito erariale chirografario
La cartella per «interessi da sospensione» rileva per la società tornata in bonis
L’intervenuta sospensione giudiziale, ex art. 47 del DLgs. 546/92, della riscossione delle cartelle di pagamento non richiede una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi medio tempore maturati sull’imposta dovuta, fondandosi la pretesa sul principio di cui all’art. 1281 comma 1 c.c.
In ragione del carattere accessorio dei predetti interessi, che conferisce loro la medesima natura del credito principale, ove quest’ultimo sia stato ammesso al passivo del fallimento del debitore, in via definitiva, come credito chirografario, la cartella di pagamento emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento nei confronti del curatore del fallimento è illegittima senza la dichiarazione – e previa notificazione agli organi della società debitrice – di volere azionare il titolo, ...
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