Senza certezze la deducibilità della rivalsa agenti
Secondo la Cassazione si applicano le regole dell’avviamento
L’ordinanza n. 29979/2021 della Cassazione offre lo spunto per tornare a esaminare il trattamento fiscale della c.d. “rivalsa agenti”, vale a dire la somma corrisposta dall’agente subentrante alla compagnia assicurativa per l’acquisizione del portafoglio polizze in precedenza gestito dall’agente uscente.
Secondo i giudici di legittimità, tale rivalsa ha un valore parametrato a quello del portafoglio delle polizze acquisite dall’agente subentrante.
Questa circostanza spiega perché il pagamento della rivalsa dell’indennità corrisposta dall’impresa preponente all’agente cessato sia posto a carico dell’agente subentrante, che trae immediata utilità dall’avviamento (cioè dal “portafoglio clienti”) del predecessore.
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