Da iscrivere i valori attuali della perizia da trasformazione omogenea progressiva
A differenza del conferimento, non è possibile derogare al risultato della perizia di stima a «valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo»
Nel caso di trasformazione omogenea progressiva, l’art. 2500-ter comma 2 c.c. stabilisce che “il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell’articolo 2465”.
In dottrina, il disposto dell’art. 2500-ter comma 2 c.c. ha suscitato un notevole dibattito circa l’esatto significato da attribuire alla locuzione “valori attuali”, i conseguenti criteri di valutazione da utilizzare e anche la funzione della stima rispetto all’obbligatorietà
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