Subforniture alla prova della navigazione in alto mare
La nuova disciplina impone una maggiore attenzione sulle condizioni per la non applicazione dell’IVA
A decorrere dalle operazioni effettuate dal 14 agosto 2021, i fornitori che intendono beneficiare del regime di non imponibilità IVA nel settore navale, ai sensi dell’art. 8-bis del DPR 633/72, sono tenuti a essere in possesso della dichiarazione che attesti la condizione della navigazione in “alto mare” del cliente, prima della relativa cessione di beni o prestazione di servizi.
La fattura, secondo quanto richiesto dal comma 3 del menzionato art. 8-bis, necessita dell’indicazione del protocollo di ricezione della dichiarazione di “alto mare” presentata dal cessionario o committente.
Il provv. Agenzia delle Entrate n. 151377/2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche trasmesse via Sistema di Interscambio, deve essere valorizzato il campo 2.2.1.16.1 ...
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