I patti parasociali possono essere a favore di terzi
Occorre, però, accertare uno specifico intento dei soci aderenti
Affinché l’amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ex art. 1411 c.c., il diritto soggettivo all’espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di un determinato compenso, ivi decisi, occorre che sia accertato l’intento dei soci di attribuire direttamente e immediatamente un diritto soggettivo, in forza del quale, sussistendone tutti gli elementi costitutivi, l’amministratore può anche vantare una pretesa risarcitoria.
In ogni caso, il patto di sindacato in cui i soci abbiano stabilito la rielezione di un soggetto alla carica di amministratore per due successivi trienni, non è nullo per violazione degli artt. 2372 comma 5 e 2383 comma 2 c.c., avendo effetti organizzativi del voto meramente
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