Penalty protection in materia di TP anche con dichiarazioni integrative
Ciò non comporta la decadenza dal contributo a fondo perduto perequativo
Con la pubblicazione della circ. n. 15 del 26 novembre 2021, avvenuta a soli 4 giorni dal termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la documentazione per la conformità al principio di libera concorrenza in materia di prezzi di trasferimento, applicabile dal periodo di imposta 2020.
In particolare, il § 9 della circolare conferma la possibilità di comunicare il possesso della documentazione sul transfer pricing (TP) anche presentando una “dichiarazione tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata nei termini”.
Ciò potrebbe risultare necessario per tutti quei contribuenti che, entro la data del 30 settembre scorso, hanno inviato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta
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