Istanza di adesione ammessa per i benefici prima casa
La Cassazione censura l’atteggiamento super rigorista dell’Ufficio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38288 dello scorso 3 dicembre, ha sancito che l’istanza di accertamento con adesione di cui all’art. 6 del DLgs. 218/97 è ammessa anche quando è stata presentata a fronte di un avviso di liquidazione con cui sono disconosciuti i benefici IVA in tema di prima casa.
Nonostante ciò non sia detto espressamente, il principio è destinato a valere anche per il disconoscimento dell’agevolazione prima casa ai fini del registro e per gli avvisi di liquidazione in generale, nei limiti che si esporranno.
L’effetto del principio indicato è intuibile: se l’istanza di adesione è possibile, permane l’effetto sospensivo di 90 giorni del termine per il ricorso, dunque il ricorso notificato computando tale sospensione non può essere
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