Autoricicla anche chi mira ad una plusvalenza
Nella condotta di «trasferimento» non occorre conservare la «signoria» sul bene
Integrano anche la fattispecie di autoriciclaggio i soggetti che, inducendo in errore il curatore di un fallimento, e turbando la libertà del procedimento di scelta del contraente, ottengano l’assegnazione ad un proprio complice di una partecipazione sociale per un valore notevolmente inferiore a quello reale per poi provvedere, successivamente ad alcune intestazioni fittizie, alla cessione ad un terzo estraneo con realizzazione di una cospicua plusvalenza.
Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 45397, depositata ieri.
Nel caso di specie, due soggetti escogitavano il seguente meccanismo per realizzare un ingente guadagno illecito: inducendo in errore il curatore di un fallimento (condotta rilevante, tramite autoria mediata, ex artt. 48 c.p. e 228 del RD 267/1942), riuscivano ad ...
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