Reato di falso per il professionista che non dichiara i carichi pendenti all’Ordine
La Cassazione esamina il caso di un commercialista che aveva attestato la circostanza, contraria al vero, all’ODCEC con dichiarazione sostitutiva
Le informazioni false od omesse da parte del professionista all’Ordine di appartenenza possono integrare una falsità penalmente rilevante. È stata così confermata dalla Cassazione (sentenza n. 45238 depositata ieri) la condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, così come previsto dall’art. 483 c.p., ad un soggetto che aveva attestato di non avere carichi pendenti, attraverso una dichiarazione sostitutiva presentata all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a cui era iscritto (dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000). La circostanza dichiarata era risultata contraria al vero, atteso che da accertamenti successivi risultavano a suo carico due procedimenti penali pendenti
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