ACCEDI
Venerdì, 17 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

La promozione dell’immagine del VIP influencer è un’attività professionale

Tale attività produce quindi redditi di lavoro autonomo

/ Angela FUSCO

Venerdì, 17 ottobre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la circolare n. 44/2025, l’INPS ha fornito una rappresentazione di quanto possa essere complesso l’inquadramento previdenziale dei content creator, tra i quali rientrano gli influencer, dal momento che, in assenza di una normativa specifica, per le varie attività svolte possono risultare obbligati all’iscrizione in diverse gestioni previdenziali.
Quando l’influencer si limita all’elaborazione di contenuti, video e immagini per altri soggetti, risulterà inquadrabile come lavoratore autonomo con obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Qualora si organizzi per svolgere anche attività collegate, come la vendita di video o la gestione di banner pubblicitari, l’attività svolta sarà di impresa e riconducibile all’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti. Sulla base delle modalità di effettuazione della prestazione, potrebbe anche essere inquadrabile come lavoratore subordinato o parasubordinato.

In questo ambito, anche i redditi derivanti dalla cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine possono essere considerati redditi di lavoro autonomo. Nella sentenza n. 219/2023 la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, con riferimento al c.d. caso Ronaldo, ha ribadito che per l’influencer puro (che esercita solo o in via prevalente tale attività) non è corretto parlare di cessione del diritto di sfruttamento economico dell’immagine quale principale attività produttiva del reddito percepito. Nella sentenza si afferma che l’esercizio abituale e professionale della gestione dell’immagine rende evidente la qualificabilità del reddito che ne consegue come proveniente da un’attività di lavoro autonomo, a norma dell’art. 53 comma 1 del TUIR, e l’immagine del personaggio famoso finisce per costituire di per sé un valore, la cui promozione rappresenta essa stessa un’attività professionale (con natura di lavoro autonomo) produttiva di reddito.

È importante ricordare che, quando l’attività degli influencer rientra nell’inquadramento dei lavoratori dello spettacolo, i compensi corrisposti all’influencer o content creator per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore e d’immagine, come previsto dall’art. 43 comma 3 della L. 289/2002, sono esclusi dall’imponibile contributivo entro il limite del 40% dell’importo complessivo percepito per le prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa.

L’attività svolta dall’influencer, a seguito della sottoscrizione di un contratto di influencer marketing per la realizzazione di video promozionali, commissionati da un brand o da un’agenzia per conto di un brand o direttamente dalla piattaforma, verrà inquadrata nel settore dello spettacolo dal momento che risulta riconducibile all’elenco delle categorie dei lavoratori iscritti al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo (c.d. FPLS), ad esempio come attore di audiovisivi. Questo perché i brevi filmati di tipo pubblicitario si devono presumere realizzati mediante il ricorso ai lavoratori dello spettacolo.

Nella sentenza n. 1089/2006 la Cassazione aveva affermato che per spettacolo deve intendersi qualsiasi rappresentazione o manifestazione non solo di tipo teatrale o televisivo in presenza di pubblico, ma anche quando appresa da un pubblico più ampio grazie agli strumenti della tecnica. Con la successiva sentenza n. 153/2009 per spettacolo veniva intesa anche una manifestazione a carattere artistico-ricreativo indirizzata a un pubblico presente o virtuale, la cui fruizione può avvenire mediante la riproduzione di un supporto o il c.d. scaricamento da un sito informatico. Dall’assimilazione agli spot pubblicitari dei contenuti prodotti dall’influencer o dal content creator, come reel, post o video, deriva l’obbligo contributivo di iscrizione al FPLS che rimane a carico del committente indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata (autonoma, subordinata o parasubordinata).

Si deve anche considerare che l’art. 66 comma 17 del DLgs. 73/2021 ha esteso l’obbligo di iscrizione al FPLS alle attività di carattere promozionale svolte dai lavoratori dello spettacolo senza che abbia rilevanza lo svolgimento in concreto delle attività di contenuto artistico o tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza.
Tenuto agli obblighi amministrativi, informativi e contributivi previsti per il settore dello spettacolo sarà il soggetto che effettivamente contrattualizza l’influencer, anche nel caso in cui la prestazione svolta sia resa da un soggetto che rivesta la qualità di socio nella medesima società committente. Se l’influencer socio per l’attività svolta come lavoratore dello spettacolo non percepisce alcun compenso, in qualità di committente la società deve comunque adempiere agli obblighi amministrativi, informativi e contributivi considerando come base imponibile il minimale contributivo.
Gli obblighi sussistono anche per i professionisti iscritti alla propria cassa di previdenza quando svolgono attività di influencer inquadrabile nel settore spettacolo.

Si segnala l’incontro gratuito “Le problematiche dell’inquadramento previdenziale degli influencer dopo la circolare INPS”, con relatrice Angela Fusco (Convention Consulenti del Lavoro, Napoli, Stazione marittima, 24 ottobre ore 11).

TORNA SU