Valore delle partecipazioni ereditate tra imposte indirette attuali e capital gain futuri
Rimane insoluto il tema di come possa l’erede dichiarare un valore che rifletta gli utili in corso di maturazione
La determinazione della base imponibile delle partecipazioni ereditate in società di capitali residenti nel nostro Paese, non quotate o comunque non azionarie, ove non sia invocabile il beneficio di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, è regolata dal comma 1 lett. b) del successivo art. 16. La norma, nello specifico, identifica tale grandezza nel valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto della determinata società per come risultante dall’ultimo bilancio pubblicato, tenendo altresì conto dei “mutamenti sopravvenuti”: il tutto senza considerare, art. 8 comma 1-bis del medesimo decreto alla mano, l’avviamento.
La prassi e la giurisprudenza hanno evidenziato negli anni la necessità di riferirsi a bilanci approvati, anche in data successiva
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