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FISCO

Il CPB anticipa la fruizione del regime premiale sui crediti IVA

L’esonero dal visto di conformità si applica fino a 70.000 euro annui

/ Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

Venerdì, 17 ottobre 2025

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I contribuenti che aderiscono al CPB possono beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti IVA, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, con un anno di anticipo rispetto ai soggetti che applicano il regime premiale ISA “classico”; lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in risposta a una FAQ del 15 ottobre scorso, che si affianca ai chiarimenti diffusi in merito il 24 febbraio 2025, sempre mediante FAQ.

L’applicazione dei benefici di cui all’art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017 è stata estesa ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale per effetto di quanto previsto dall’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024; i benefici in commento si applicano a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del fisco (FAQ 25 ottobre 2024), a differenza di quanto avviene senza adesione al CPB e con applicazione ordinaria degli ISA.

Tra i benefici accordati dal regime premiale ISA figura anche l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione o il rimborso di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA.

L’applicazione concreta dell’esonero in commento è influenzata dal disallineamento tra i termini di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione) e i termini di presentazione del modello REDDITI e del modello ISA allegato (31 ottobre dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione, per i soggetti solari); tale circostanza determina (a differenza delle imposte dirette) uno slittamento di un anno del momento di fruizione del beneficio, considerato che la dichiarazione IVA viene presentata prima che il contribuente abbia determinato il punteggio ISA (condizione necessaria per accedere al regime premiale).

In altre parole, applicando i chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 2 agosto 2019 n. 17, § 1.8, in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA si applica:
- al credito annuale maturato nell’anno 2025 (risultante dalla dichiarazione IVA 2026);
- ai crediti infrannuali maturati nei primi tre trimestri del 2026 (risultanti dai relativi modelli TR).
Il medesimo discorso è proponibile per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA.

Per effetto di quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 11 aprile 2025 n. 176203, l’esonero è utilizzabile:
- per un importo non superiore a 70.000 euro, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il 2024, oppure pari a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024;
- per un importo non superiore a 50.000 euro, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il 2024, oppure pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024.

L’adesione al CPB porta con sé due ulteriori vantaggi rispetto al regime premiale sopra commentato; il beneficio si applica sempre rispetto al maggior importo di 70.000 euro ed è anticipato di un anno, sia per quanto riguarda il credito IVA da dichiarazione annuale (FAQ 24 febbraio 2025), sia per quelli infrannuali (FAQ 15 ottobre 2025).

Di conseguenza, i contribuenti che hanno aderito nel 2024 al CPB 2024-2025 possono beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione o il rimborso dei crediti IVA, nel limite di 70.000 euro annui, relativamente:
- al credito annuale maturato nell’anno 2024 (risultante dalla dichiarazione IVA 2025) e nell’anno 2025 (risultante dalla dichiarazione IVA 2026);
- ai crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2025 e nei primi tre trimestri del 2026 (risultanti dai relativi modelli TR).

La soglia è cumulativa

In analogia con quanto previsto per il regime premiale ISA, la soglia di esonero dovrebbe essere cumulativa sia del credito IVA annuale che dei crediti IVA trimestrali, indipendentemente dal fatto che gli importi utilizzati in compensazione siano relativi a due periodi d’imposta diversi (ad esempio, la compensazione effettuata nel 2025 da parte dei contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 riguarda il credito annuale 2024 e i crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2025); i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 9 settembre 2019 n. 20, § 7.4, in materia di regime premiale ISA dovrebbero infatti estendersi anche nel caso in cui i relativi benefici siano applicabili per effetto dell’adesione al concordato preventivo biennale.

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