Nuovo limite per i contanti senza effetti su prelievi e versamenti
Prelievi sopra i 1000 euro non configurano una violazione, ma possono costituire un’operazione sospetta
Dal 1° gennaio è operativo il nuovo limite di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007.
Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41