Certificazione dei debiti contributivi esclusa per le procedure concorsuali della legge fallimentare
L’INPS, con il messaggio n. 400/2022, ha chiarito che per quanto riguarda la certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’art. 363 del DLgs. 14/2019, in vigore dal 16 maggio 2022, ai fini dell’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, non potranno essere definite con tale certificazione le richieste trasmesse attraverso la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” da soggetti interessati da procedure concorsuali regolate dalla vigente legge fallimentare.
Quanto invece alla suddetta certificazione nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (art. 2 del DL 118/2021, conv. L. 147/2021), da allegare all’istanza per la nomina di un esperto indipendente, l’Istituto evidenzia che prima dell’inserimento della richiesta nella procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” l’interessato dovrà dichiarare tale motivazione; le Strutture territoriali verificheranno poi, preliminarmente, l’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio, contattando il richiedente per acquisire la dichiarazione che l’istanza è preordinata all’avvio della procedura di composizione negoziata.
Si ricorda che con il messaggio n. 4696/2021 l’INPS aveva illustrato la procedura in argomento (si veda “Pronta la certificazione dei debiti contributivi per la composizione negoziata” del 30 dicembre 2021), mentre con il messaggio n. 322/2022 aveva comunicato che tale procedura sarebbe stata disponibile a decorrere dal 24 gennaio utilizzando l’apposito servizio raggiungibile dal sito www.inps.it > Prestazioni e servizi > Servizi.
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