Trattati non sempre risolutivi nelle successioni internazionali
Il riferimento alla residenza del de cuius utilizzato dal legislatore italiano si discosta dai principi adottati in altri ordinamenti
Il criterio di territorialità in materia di imposta sulle successioni valorizza il legame del de cuius con il territorio dello Stato al momento della morte, combinandolo con il criterio dell’esistenza in Italia dei beni caduti in successione.
Infatti, in base all’art. 2 commi 1 e 2 del DLgs. 346/90, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti caduti in successione, ancorché esistenti all’estero, e se alla data dell’apertura della successione il defunto non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel nostro Paese. Il comma 3 del medesimo art. 2 individua poi, per mezzo di una presunzione assoluta, i beni da ritenersi esistenti in Italia.
Differentemente dal comparto IRPEF (si pensi all’art. ...
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