ACCEDI
Sabato, 28 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Per artigiani e commercianti nuovo modello di rimborso o compensazione per l’esonero

/ REDAZIONE

Sabato, 12 febbraio 2022

x
STAMPA

Con il messaggio n. 688 pubblicato ieri, l’INPS torna sull’esonero contributivo previsto per i lavoratori autonomi e i professionisti dall’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 e attuato con il DM 17 maggio 2021.

In particolare, per gli iscritti alle Gestioni autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali, beneficiari dell’esonero in argomento, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione.

Solo in caso di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021 sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.

Inoltre, l’Istituto informa del rilascio della nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate”, “Rimborso e/o compensazione contributiva”, il quale dovrà essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero in argomento ai fini della richiesta di compensazione relative a eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021.

Restano validamente acquisite le domande già presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.

TORNA SU