Prelazione negli immobili da costruire anche senza richiesta di permesso
La misura tutela il diritto all’abitazione e prescinde dalla richiesta di rilascio del permesso di costruire
La Consulta, con la sentenza n. 43, depositata ieri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale del combinato disposto degli artt. 1 comma 1 della L. 210/2004, 1 comma 1 lett. d) e 9 comma 1 del DLgs. 122/2005, in tema di diritti degli acquirenti di immobili da costruire, nella parte in cui non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato l’immobile prima che sia stato richiesto il permesso di costruire da parte del costruttore.
La disciplina sull’acquisto di immobili da costruire (DLgs. 122/2015) contiene una serie di tutele a favore dei soggetti che sottoscrivono contratti preliminari o promesse d’acquisto aventi ad oggetto immobili non ancora esistenti o non ultimati, ma per i quali sia stato richiesto il permesso
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