Concordato in continuità anche con azienda in affitto
Necessario accertare l’impiego strumentale dell’istituto e l’esistenza di atti di frode
Con la sentenza n. 6772, pubblicata ieri, la Corte di Cassazione ha rimarcato il principio secondo cui il concordato con continuità aziendale, ex art. 186-bis del RD 267/42, è configurabile anche qualora l’azienda sia già stata affittata o sia pianificato il suo affitto, restando irrilevante, invece, che, al momento della domanda, come all’atto dell’ammissione al concordato, l’azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore.
Il contratto d’affitto – a prescindere se contempli l’obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell’azienda (c.d. affitto ponte) o meno (c.d. affitto puro) – assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale, suscettibile di conservare i propri valori intrinseci, anche ...
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