Enti filantropici dentro la riforma del Terzo settore
L’attività tipica è quella riconducibile alla beneficenza volta all’erogazione di denaro, beni o servizi
Uno dei meriti della riforma del Terzo settore è quello di avere riconosciuto formalmente una tipologia di ente da tempo diffusa nella prassi: l’ente filantropico.
Tale tipologia di ente del Terzo settore (ETS) trova la sua disciplina speciale negli artt. 37, 38 e 39 del DLgs. 117/2017. Si applicano altresì, ove non derogate ed in quanto compatibili con i predetti articoli, le norme del codice del Terzo settore e quelle del codice civile.
Ad essi è riservata una apposita sezione del RUNTS, quella di cui alla lettera C, alla quale risultano ad oggi iscritte sei fondazioni.
Gli enti filantropici possono costituirsi solo in forma di associazione riconosciuta o di fondazione, la cui attività consiste nell’erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività
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