IVA da omessa fatturazione deducibile dal reddito di impresa se non c’è rivalsa
La Cassazione si è pronunciata nel contesto ante DL 1/2012
Per effetto dell’art. 99 comma 1 del TUIR, “Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 3 marzo 2022 n. 7112, applicando la menzionata norma, ha sancito che deve ritenersi deducibile dal reddito di impresa l’IVA recuperata a tassazione, nelle annualità in cui non era ancora in vigore l’art. 60 del DPR 633/72 post DL 1/2012.
Nella specie si era in presenza di IVA derivante da operazioni presumibilmente non fatturate in modo corretto, pagata in seguito a un accordo di adesione con le Entrate.
Il contribuente, per quanto sembra emergere dai fatti di causa, aveva trattato l’IVA
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