Per i crediti previdenziali legittimazione a contraddire solo all’ente impositore
Le Sezioni Unite si sono espresse sul contrasto che riguardava i giudizi di opposizione alla riscossione dei crediti previdenziali
Con la pronuncia n. 7514, depositata ieri, la Cassazione, a Sezioni Unite, dirime un contrasto giurisprudenziale creatosi in ordine all’eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, nei giudizi di opposizione alla riscossione dei crediti previdenziali.
La causa sottoposta all’esame della Cassazione prende le mosse dall’impugnazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva dichiarato nullo il giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, rimettendo la causa innanzi al Tribunale di Locri. In particolare, la Corte d’Appello aveva rilevato che, in violazione dell’art. 24 del DLgs. 46/1999, il ricorso, promosso dalla contribuente
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