Piano del consumatore con falcidia e ristrutturazione con qualunque debito
La ratio dell’art. 8 comma 1-bis della L. 3/2012 include anche l’ipotesi in cui la cessione pro solvendo del credito derivi da un provvedimento giudiziale
A norma dell’art. 8 comma 1-bis della L. 3/2012 – introdotto dall’art. 4-ter comma 1 lett. d) del DL 137/2020 conv. L. 176/2020 – la proposta di piano del consumatore può contemplare anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto stabilito dall’art. 7 comma 1, secondo periodo, secondo cui è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile
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