Cappotto termico con superbonus ammissibile se sconfina senza danni
Il vicino proprietario dell’area confinante deve dimostrare il danno effettivo
I bonus edilizi legati al miglioramento energetico hanno comportato una massiccia diffusione di lavori edili che potrebbero determinare conflitti con i proprietari di immobili confinanti. La realizzazione del cappotto termico esterno, con l’ispessimento dei muri perimetrali degli edifici, può determinare uno sconfinamento nella proprietà del vicino (o sul suolo pubblico), nonché una diminuzione delle distanze tra edifici.
Il legislatore ha risolto la questione delle distanze operando su due fronti. Dapprima, l’art. 13 del DLgs. 73/2020, intervenendo sull’art. 14 comma 7 del DLgs. 102/2014, ha disposto che “nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura
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