L’estratto di ruolo non sostituisce la cartella di pagamento
Il Consiglio di Stato si è espresso sull’ostensione stabilendo che il concessionario, se non in possesso della cartella, deve spiegare le ragioni
Il Consiglio di Stato, riunitosi in Adunanza plenaria, ha assunto una posizione ferma in merito alla questione relativa all’ostensione della cartella di pagamento. Con la sentenza n. 4 del 14 marzo 2022, resa a seguito dell’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato 13 dicembre 2021 n. 8288, ha affermato i seguenti principi di diritto:
- il concessionario ex art. 26 comma 5 del DPR 602/73 ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento per un periodo di cinque anni anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;
- qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento e questa non sia concretamente disponibile il concessionario non si libera dell’obbligo
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