Alle Sezioni Unite l’efficacia del lodo in pendenza di fallimento o liquidazione coatta
Necessario concentrare nell’organo fallimentare le azioni per crediti verso il debitore insolvente
La Corte di Cassazione n. 8591/2022 ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, due questioni in tema di rapporti tra lodo arbitrale e fallimento.
La Corte si è interrogata sulla sorte della clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto e la permanenza della potestas iudicandi del collegio arbitrale, nel caso in cui il collegio, ignorando l’intervenuta apertura della procedura concorsuale, abbia emesso il lodo in pendenza del termine di 60 giorni che la legge fallimentare concede al curatore (art. 81 del RD 267/42) o al commissario liquidatore (art. 201 del RD 267/42), per decidere di subentrare o meno nel rapporto. Ulteriore questione riguarda la portata dell’art. 72 comma 6 del RD 267/42, occorrendo stabilire se la norma
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41