Niente risarcimento al conduttore che non riscatta l’immobile per mancata denuntiatio
Per il risarcimento da mancato esercizio della prelazione occorre la malafede del locatore
Per le locazioni a uso diverso dall’abitativo, l’art. 38 della L. 392/78 prevede il diritto di prelazione del conduttore in caso di vendita dell’immobile.
In questa eventualità, il locatore deve dare comunicazione della transazione al conduttore (c.d. denuntiatio), indicando il corrispettivo e le altre condizioni della vendita e invitandolo a esercitare o meno la prelazione; entro 60 giorni, il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione, versando il prezzo di acquisto entro 30 giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta notificazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipula del contratto.
Se l’immobile è trasferito senza previa denuntiatio, il conduttore, entro 6 mesi dalla trascrizione del contratto, può riscattarlo ...
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