Violazioni del superbonus sanzionate nella misura del 30%
Se il credito è inesistente sanzione dal 100% al 200% solo per chi compensa
In tema di abuso dei bonus edilizi, l’art. 121 del DL 34/2020 prevede che qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia provvede al recupero dell’agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario della detrazione. I fornitori (in caso di sconto in fattura) o i cessionari dei crediti, invece, possono rispondere solo in caso di irregolare utilizzo del credito o di utilizzo in misura superiore a quella spettante, fatto salvo il caso del concorso nella violazione perpetrata del cedente; in quest’ultimo caso, il recupero del credito può essere rivolto anche nei confronti del fornitore o del cedente.
In ordine alle modalità di recupero del credito, la legge di bilancio 2022 (art. 1 commi 31 e ss. della L. 234/2021) ...
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