Super ACE per gli ammortamenti dei beni rivalutati
L’operazione consente la «liberazione» del saldo attivo, che diventa disponibile
Per il calcolo della “super ACE” (e dell’ACE ordinaria), l’art. 5 comma 2 del DM 3 agosto 2017 esclude gli incrementi derivanti dall’accantonamento a riserve non disponibili. Tra queste, il successivo comma 6 annovera le riserve formate con utili derivanti dai processi di valutazione, alle quali appartengono i saldi attivi di rivalutazione.
L’irrilevanza ai fini ACE, tuttavia, non è permanente. Al contrario, lo stesso art. 5 comma 6 del DM 3 agosto 2017 prevede che, se una riserva originariamente non computata in quanto indisponibile diventa disponibile, essa è computata nella base ACE nell’esercizio in cui viene meno l’indisponibilità, sempre che la riserva si sia formata a decorrere dal 2011 (primo periodo di operatività dell’agevolazione).
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