Termine incerto per le domande ultratardive
Necessario che la parte si attivi in un termine ragionevolmente contenuto dalla cessazione dell’evento non imputabile
L’art. 101 comma 1 del RD 267/42 regola le domande c.d. tardive, dirette all’ammissione del credito oltre il termine di 30 giorni prima l’udienza di verifica del passivo, stabilendo che le stesse sono ammissibili in quanto presentate non oltre il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Il comma 4 dell’art. cit. contempla, invece, le domande c.d. ultratardive, descritte come quelle proposte decorso il termine di cui sopra e stabilendone l’ammissibilità laddove l’istante provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare.
La norma non contempla, invece, un termine entro cui la domanda c.d. ultratardiva debba essere proposta. ...
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