Termine incerto per le domande ultratardive
Necessario che la parte si attivi in un termine ragionevolmente contenuto dalla cessazione dell’evento non imputabile
L’art. 101 comma 1 del RD 267/42 regola le domande c.d. tardive, dirette all’ammissione del credito oltre il termine di 30 giorni prima l’udienza di verifica del passivo, stabilendo che le stesse sono ammissibili
...Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941