Non esente da registro il trasferimento dopo la cessazione della convivenza
Il beneficio non opera in assenza di un procedimento di scioglimento regolamentato dalla legge
L’esenzione dalle imposte prevista all’art. 19 della L. 74/87 per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio non opera con riferimento al trasferimento immobiliare stipulato a seguito della cessazione della convivenza, che non è un procedimento regolamentato dalla legge e non può essere equiparato agli accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 del DL 132/2014.
Questo il parere formulato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 244, pubblicata ieri, relativamente al quesito di un notaio circa l’applicabilità dell’esenzione ex art. 19 della L. 74/87 all’accordo con cui due soggetti, in occasione dello scioglimento della loro convivenza, decidevano di trasferire metà dell’ ...
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