Adesione revocabile se il Fisco valuta diversamente gli stessi elementi di costo
Nozione oltremodo estensiva dei «nuovi elementi»
Nelle ipotesi normativamente previste, la definizione dell’accertamento non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice, in base a quanto stabilito all’art. 2 comma 4 del DLgs. 218/97.
La lettera a) dell’art. 2 stabilisce infatti che, stipulata l’adesione, può esservi la reiterazione del potere impositivo “se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire”.
La disposizione è stata oggetto di diversi chiarimenti a opera sia della prassi, sia della giurisprudenza.
È stato sostenuto, innanzitutto, che i requisiti devono sussistere congiuntamente (C.T. Reg. Aosta 13 febbraio ...
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