Inerenza della passività al ramo d’azienda trasferito anche per i debiti tributari
L’acquirente non risponde dei debiti che siano inerenti al ramo rimasto in capo al cedente oppure a rami ceduti da quest’ultimo ad altri soggetti
In caso di cessione d’azienda, l’art. 2560 c.c. stabilisce che l’acquirente dell’azienda risponde dei “debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento [...] se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Con riguardo ai debiti tributari, tuttavia, l’art. 14 del DLgs. 18 dicembre 97 n. 472 reca un regime di responsabilità patrimoniale ancora più stringente per il cessionario d’azienda, posto che, nel nome della tutela della pretesa erariale, comprime ulteriormente la tutela del cessionario.
Il comma 1 dell’art. 14 stabilisce infatti che “il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda
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