Ai fini IAS strumenti finanziari similari alle obbligazioni con specifici requisiti
Prima occorre accertare se sussistono le caratteristiche per considerare lo strumento finanziario come azione o titolo similare alle azioni
Ai fini IAS, ai sensi dell’art. 5 del DM 8 giugno 2011, emanato al fine di coordinare le regole di determinazione della base imponibile IRES con gli standard contabili internazionali, indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata in bilancio, si considerano similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 44 del TUIR. In altre parole, è disattivata la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio in quanto l’assimilazione alle obbligazioni è individuata in base ai requisiti di cui al citato art. 44.
Si tratta, come chiaramente affermato dalla risoluzione 26 febbraio 2019 n. 30, di una deroga al principio di derivazione rafforzata e ciò che rileva, quindi,
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