Esclusa la conferma delle misure protettive per carenza documentale
Il creditore deve potersi esprimere sulle misure protettive richieste
Nella composizione negoziata della crisi, l’imprenditore che abbia richiesto l’adozione di misure protettive, ex art. 6 del DL 118/2021, con ricorso presentato al tribunale lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, è tenuto a chiederne la conferma o la modifica e, ove occorra, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. L’imprenditore, unitamente al suddetto ricorso, è tenuto a depositare la documentazione di cui all’art. 7 comma 2.
L’omesso adempimento dell’onere di allegazione, quando reiterato, anche a seguito di specifica richiesta integrativa posta dal giudice, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente revoca delle ...
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