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IMPRESA

Esclusa la conferma delle misure protettive per carenza documentale

Il creditore deve potersi esprimere sulle misure protettive richieste

/ Francesco DIANA

Lunedì, 16 maggio 2022

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Nella composizione negoziata della crisi, l’imprenditore che abbia richiesto l’adozione di misure protettive, ex art. 6 del DL 118/2021, con ricorso presentato al tribunale lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, è tenuto a chiederne la conferma o la modifica e, ove occorra, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. L’imprenditore, unitamente al suddetto ricorso, è tenuto a depositare la documentazione di cui all’art. 7 comma 2.
L’omesso adempimento dell’onere di allegazione, quando reiterato, anche a seguito di specifica richiesta integrativa posta dal giudice, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente revoca delle ...

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