Perdite riportabili nella fusione anche con patrimoni netti ricostituiti
Occorre che non vi sia un intento elusivo per disapplicare la limitazione che non consente il riporto delle eccedenze fiscali
Con le risposte a interpello nn. 253, 254 e 255, pubblicate ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità di disapplicare il disposto dell’art. 172 comma 7 del TUIR che vieta il riporto delle perdite fiscali in sede di fusione societaria se non viene superato il c.d. “test del patrimonio netto”.
Per le fusioni societarie, l’art. 172 comma 7 del TUIR stabilisce che le perdite fiscali, le eccedenze ACE e le eccedenze di interessi passivi indeducibili ex art. 96 del TUIR maturate dalle società partecipanti alla fusione (comprese quelle dalla società incorporante) presentano tre limitazioni al riporto:
- la verifica della “vitalità”, ossia che nel Conto economico del bilancio precedente a quello in cui la fusione viene deliberata, sia presente ...
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