Responsabile anche la banca «approfittatrice»
Tenuta a risarcire il danno derivante da illecita attività di direzione e coordinamento
La banca “approfittatrice” risponde, nei limiti del vantaggio consapevolmente conseguito, dei danni prodotti da una illegittima attività di direzione e coordinamento senza che sia necessario provare un suo contributo causale.
Ad affermarlo è la sentenza n. 1569/2021 della Corte d’Appello di Milano.
Nel caso di specie, una holding acquistava da una banca, al valore nominale, crediti di dubbia esigibilità che l’istituto di credito vantava nei confronti di una società nel mirino della holding stessa. Contestualmente, una controllata al 100%, poi fallita, stipulava un contratto di factoring con la medesima banca, tramite il quale, da un lato, cedeva alla banca propri crediti di sicura solvibilità e, dall’altro, otteneva importanti anticipazioni di credito. Tale provvista, ...
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