Niente esdebitazione con percentuale «irrisoria» di soddisfazione dei creditori
La domanda è temporalmente collegata alla chiusura della procedura fallimentare
Il beneficio dell’esdebitazione, ex art. 142 del RD 267/42, deve essere concesso al debitore, al ricorrere delle condizioni di legge, salvo che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale “irrisoria”.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15246 depositata ieri, ha precisato che la definizione di “soddisfacimento irrisorio” è parametrata a percentuali che devono tenere conto di tutte le risultanze della procedura.
L’art. 143 del RD 267/42 stabilisce che il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo, verificate le condizioni di cui all’art. 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito ...
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