Non configurabile la simulazione della rinuncia all’eredità
Il creditore pregiudicato dalla rinuncia può impugnarla per ottenerne l’inefficacia
Nell’ambito di una successione, legittima o testamentaria, non è infrequente che il chiamato scelga di rinunciare a quanto gli spetta (con le modalità descritte all’art. 519 c.c.), ad esempio perché gli elementi passivi dell’asse prevalgono sull’attivo oppure perché desidera evitare che il patrimonio ereditato sia esposto alle azioni dei suoi creditori, una volta accettata l’eredità.
Se la rinuncia avviene in una successione legittima (senza testamento) o se, nella successione testamentaria, il testatore non ha previsto diversamente e il rinunciante è figlio o fratello del defunto, al chiamato rinunciante subentrano i suoi discendenti per rappresentazione ex art. 467 e ss. c.c.
Tale scelta può pregiudicare i creditori del rinunciante: se il chiamato non rinunciasse,
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