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IMPRESA

Per la responsabilità dell’accomandante non rilevano intensità e continuità degli atti

Il coinvolgimento nella gestione dipende dalla partecipazione al momento genetico delle scelte

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 30 maggio 2022

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Il termine entro il quale dichiarare il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile di cui all’art. 147 comma 2 del RD 267/1942 – un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata – decorre dal momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia determinato il venir meno della responsabilità illimitata e attiene anche al fallimento in estensione del socio accomandante di una sas che si sia ingerito nella gestione.

Ai fini di tale ingerenza non è necessaria un’attività dotata dei caratteri di intensità e continuità, essendo sufficiente il compimento di atti non riguardanti il mero profilo esecutivo, ma il momento genetico in cui si manifesta la scelta d’impresa,

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