Per la responsabilità dell’accomandante non rilevano intensità e continuità degli atti
Il coinvolgimento nella gestione dipende dalla partecipazione al momento genetico delle scelte
Il termine entro il quale dichiarare il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile di cui all’art. 147 comma 2 del RD 267/1942 – un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata – decorre dal momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia determinato il venir meno della responsabilità illimitata e attiene anche al fallimento in estensione del socio accomandante di una sas che si sia ingerito nella gestione.
Ai fini di tale ingerenza non è necessaria un’attività dotata dei caratteri di intensità e continuità, essendo sufficiente il compimento di atti non riguardanti il mero profilo esecutivo, ma il momento genetico in cui si manifesta la scelta d’impresa,
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41