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Limitato il diritto dei soci di impugnare le delibere del CdA

/ REDAZIONE

Martedì, 17 maggio 2022

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Il Tribunale di Catanzaro, nel provvedimento del 27 aprile scorso, ha stabilito che i soci di una spa hanno diritto a far rimuovere dall’ordinamento – e, strumentalmente, a far sospendere – l’esecuzione di una decisione gestoria del CdA soltanto eccezionalmente, ovvero quando questa violi direttamente una loro posizione di diritto patrimoniale o amministrativo. Ciò costituisce il riflesso della irresponsabilità dei soci per le conseguenze del proprio operato (essendo il loro rischio limitato ai conferimenti), quale contrapposta alla responsabilità degli amministratori – illimitata e solidale – per il pregiudizio eventualmente arrecato al patrimonio sociale gestito da propri atti posti in essere in violazione della legge o dello statuto.

In via esemplificativa, possono considerarsi immediatamente lesive degli interessi del socio le delibere consiliari che dispongano:
- l’illecita esclusione del socio per morosità nei versamenti del denaro conferito;
- una scorretta valutazione dei criteri per la liquidazione delle azioni in caso di recesso dalla compagine sociale;
- l’immotivata esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento del capitale sociale;
- un aumento di capitale finalizzato soltanto ad avvantaggiare i soci di maggioranza;
- il finanziamento infruttifero da parte dei soci in favore della società.

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