La Convenzione contro le doppie imposizioni consente di non tassare il TFR
La Cassazione ha chiarito che l’art. 18 del modello OCSE previene la tassazione italiana
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13217 del 27 aprile 2022 si è espressa sulla applicabilità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in relazione al pagamento di somme a titolo di trattamento di fine rapporto e di “incentivo all’esodo”.
In sintesi, una persona fisica aveva ricevuto tali emolumenti in relazione ad attività prestate nel territorio dello Stato italiano alle dipendenze di una società ivi residente. Tuttavia, gli importi venivano incassati dopo che la persona fisica in questione aveva trasferito la propria residenza nella Repubblica Slovacca.
A fronte di ciò, il percettore degli importi in disamina riteneva di avere diritto al rimborso di quanto prelevato dalla società erogante a titolo di ritenuta; a opinione di questo, infatti, avrebbe dovuto applicarsi
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