Licenziamenti disciplinari sanzionati con la reintegrazione
Nei casi di applicazione dell’art. 18 della L. 300/70, la reintegra sembra diventata la regola e non l’eccezione quando il licenziamento è illegittimo
La giurisprudenza di legittimità estende sempre di più l’ambito di applicazione della tutela reale prevista dall’art. 18 comma 4 della L. 300/70 quando il licenziamento è dettato da motivi disciplinari, per cui la tutela indennitaria prevista dal comma 5 finisce per essere relegata ad un’ipotesi residuale.
Era facile prevedere che questo sarebbe avvenuto in conseguenza del principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 11665/2022 dell’11 aprile scorso (si veda “Sempre più ampie le ipotesi di reintegrazione per i licenziamenti disciplinari” del 12 aprile 2022), secondo cui la reintegrazione spetta anche quando il fatto addebitato, pur non espressamente contemplato dal codice disciplinare, può essere ricondotto ad una delle ipotesi ivi previste, attraverso
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41