Nessuna incompatibilità per il gestore iscritto all’albo del sovraindebitato
Necessaria la dichiarazione di indipendenza al momento dell’accettazione dell’incarico
Con il Pronto Ordini n. 118, pubblicato ieri, il CNDCEC ha ritenuto ammissibile la nomina di un gestore della crisi iscritto nel medesimo Albo professionale del soggetto in stato di sovraindebitamento, purché in capo al gestore individuato dal referente ricorrano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Regolamento di funzionamento dell’OCC e risultanti dalla dichiarazione da lui resa al momento dell’accettazione dell’incarico.
L’Ordine di Fermo, in particolare, chiedeva chiarimenti, sotto il profilo della disciplina relativa alle incompatibilità del gestore della crisi da sovraindebitamento, in riferimento alla fattispecie di accesso alle procedure di cui alla L. 3/2012 da parte di un professionista iscritto al suddetto Ordine presso l’OCC istituito ...
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