Sindaci nelle società benefit chiamati al controllo dell’osservanza dello statuto
Occorre verificare se gli amministratori sono in grado di coniugare ed equilibrare gli interessi dei soci con quelli degli stakeholders
La crescente sensibilità verso i temi della sostenibilità ha determinato in Italia un considerevole incremento delle società (si stima siano più di duemila) che hanno deciso di trasformarsi in società benefit. Tale modello, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1 commi 376-384 della L. 208/2015, pur non creando un nuovo tipo di società, prevede la possibilità di introdurre nell’oggetto sociale un duplice scopo: profitto e beneficio comune. Nelle società benefit, infatti, viene superata la tradizionale visione dell’impresa volta al solo soddisfacimento degli interessi dei soci a favore di un modello “ibrido” che affianca a essi anche quelli degli stakeholders.
La citata norma di legge nulla dispone circa i doveri dell’organo di controllo delle società ...